ART. 1 | ART. 2 | ART. 3 | ART. 3BIS | ART. 4 | ART. 5 | ART. 6 |
ART. 7 | ART. 8 | ART. 9 | ART. 10 | ART. 11 | ART. 12 | ART. 13 |
ART. 14 | ART. 15 | ART. 16 | ART. 17 | ART. 18 | ART. 19 | ART. 20 |
ART. 21 |
ARTICOLO 1 | torna su |
In virtu dell’Art. 18 della costituzione e in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e costituita una “Associazione Italiana Riabilitazicne Protestatl Prevenzione FallimentiI ed Usura O.N.L.U.S.” in sigla “A.l.R.P. – O.N.l.U.S.”, con sede legale in Roma.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo ed avrà efficacia con l’avvenuta comunicazione da effettuarsi ai sensi dell’art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile alla Prefettura e/o all’Ufficio delle Entrate competente.
L’Associazi0ne potrà aprire, per una maggiore presenza nel territorio nazionale, altre sedi, delegazioni, unità locali, quest’ultime gestibili con un contratto di mandato senza rappresentanza. In caso di Delegazione il titolare dell’Ufficio è dotato di pieni poteri di ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha il potere di istituzione e di nomina e di fissare altresì i modi di esercizio della delega.
L’Associazione può costituire una sede operativa nelle singole regioni ed ove il numero superi le cinquanta unità la struttura potrà essere anche provinciale.
Ciascuna struttura regionale è diretta da un Responsabile nominato dal Presidente nazionale e la gestisce secondo i principi stabiliti dal presente Statuto e dalle vigenti leggi, in materia di associazioni a tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Ciascun responsabile della sede regionale e provinciale dell’associazione viene revocato dal suo incarico con insindacabile decisione del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza per gravi motivi dal Presidente, in caso di mancato rispetto delle norme del presente statuto e/o del Regolamento.
Nel caso di istituzione di sedi regionali il Responsabile regionale viene autorizzato a presentare la domanda di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato in base, alla legge 266/91 aggregando ove necessario la struttura provinciale.
L’Associazione potrà avere rappresentanza in tutto il territorio della Comunità Europea. L’Associazione si attiene alle seguenti clausole previste dall’art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
- divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 692, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme del codice civile e le leggi civili in quanto applicabili.
ARTICOLO 2 | torna su |
L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.
ARTICOLO 3 | torna su |
L’ “A.I.R.P. – O.N.L.U.S.” è una libera Associazione che non persegue fini di lucro e si costituisce quale organizzazione di volontariato ai sensi della legge n. 266 del 11/08/1991; potrà avvalersi di qualsiasi Organizzazione e/o Associazione e/o Ente che pratichi volontariato, ivi compreso quello fornito singolarmente dai propri soci e/o delle organizzazioni e/o di terzi in genere.
L’ “A.I.R.P. – O.N.L.U.S.” si prefigge lo scopo di riunire soggetti che intendono attivare ogni qualsiasi azione lecita e mirata, tesa alla salvaguardia e tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, consumatori ed utenti sanciti da ultimo nella l. 281/1998, dei contribuenti, nonché di coloro che risultano essere in precarie situazioni economiche e/o segnalati nei Servizi Informativi Creditizi (S.I.C.) protestati e/o usurati, e/o lo saranno, a causa di protesti cambiari, assegni o titoli in genere non onorati alla loro scadenza naturale, ove non si configuri il reato di truffa, cause principali per il ricorso all’usura.
L’ “A.I.R.P. – O.N.L.U.S.” si propone di tutelare e promuovere i diritti dei cittadini, consumatori utenti di beni e servizi di consumo individuali o collettivi nel settore pubblico e privato; rappresentare e tutelare indistintamente gli interessi dei propri assistiti e delle vittime dell’usura, intesi come utenti di servizi pubblici e privati; informare, educare, istruire e difendere i cittadini consumatori ed utenti.
L’ “A.I.R.P. – O.N.L.U.S.” persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi. Potrà altresì operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei contribuenti in materia tributaria e fiscale, nonché dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque gli interessi diffusi a questi afferenti, ivi compresa la tutela della privacy, promuovendo tali istanze di tutela a tutti i livelli.
L’ “A.I.R.P. – O.N.L.U.S.” potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.
L’ “A.I.R.P. – O.N.L.U.S.” potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica previsto dal DPR 616/1977.
L’ “A.I.R.P. – O.N.L.U.S.” potrà iscriversi, se necessario, ad appositi elenchi per accedere a contributi e/o fondi erogati a favore di associazioni di consumatori e utenti e/o attraverso il Fondo Antiusura ai sensi della legge 108/1996 del 7 marzo 1996 e del successivo regolamento di Attuazione.
L’ “A.I.R.P. – O.N.L.U.S.” potrà altresì accedere a tutti i Fondi e/o Aiuti pubblici previsti per le finalità statuarie.
L’Associazione potrà istituire e/o comunque sottoscrivere partecipazioni in organismi di garanzia del credito – appositamente previsti dal Dlgs. 385/1993; – stipulare accordi con altre organizzazioni italiane e straniere, la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali; potrà, altresì, per soddisfare le esigenze degli assistiti o vittime di Fondazioni, Enti, Associazioni, aventi le stesse finalità istituire, previa raccolta e sottoscrizioni, Fondi imputabili a Solidarietà, con meccanismi consentiti dalla legge da destinare a soggetti che versino in grave stato di necessità.
Potrà inoltre assistere e/o fornire tutti i servizi connessi con le finalità statuarie, nel pieno rispetto delle modalità e delle normative.
ARTICOLO 3 BIS | torna su |
L’ “A.I.R.P. – O.N.L.U.S.” persegue i predetti obbiettivi mediante:
- l’attivazione di ogni iniziativa necessaria a combattere la piaga dell’usura, dell’estorsione e racket e prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive;
- l’attivazione di ogni iniziativa utile alla salvaguardia degli interessi dei suoi assistiti, anche mediante servizi mirati e di consulenza, assistenza diretta ed indiretta in genere; all’uopo l’associazione potrà affiancare gli assistiti anche nelle singole trattative per una definizione bonaria di insorgente controversie;
- la redazione di proposte di legge e/o di regolamentazione;
- la costituzione di parte civile nei procedimenti riguardanti un proprio assistito e di class action;
- la promozione di studi e ricerche e la loro diffusione presso il pubblico, gli enti e i professionisti interessati;
- la promozione di convegni, incontri, e corsi anche scolastici, di informazione, di educazione e di orientamento, anche attraverso l’utilizzo di spazi giornalistici e radio televisivi, affinché i cittadini e gli utenti siano messi a conoscenza dei propri diritti e non siano vittime di abusi, speculazioni e frodi;
- favorire l’accesso dei cittadini, al diritto ed alla giustizia.
L’associazione può dar vita al suo interno ad apposite Divisioni Operative, in relazione alle specifiche branche di intervento.
Il coordinamento all’interno di ogni divisione potrà essere effettuato da apposito incaricato, o da un Consigliere Nazionale all’uopo delegato dal Consiglio Direttivo.
In ambito di Delegazione il coordinamento è effettuato dal Presidente di Delegazione.
ARTICOLO 4 | torna su |
L’Associazione è costituita da un minimo di 4 (quattro) soci sostenitori/fondatori. Qualora successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato, dal consiglio direttivo nel termine di un anno. Possono essere soci anche aziende, enti, associazioni, fondazioni.
I soci si distinguono in soci sostenitori/fondatori e soci ordinari. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo dell’associazione e dovrà essere versata secondo modalità indicate dal consiglio direttivo.
SONO SOCI SOSTENITORI/FONDATORI:
- i soci fondatori ch hanno costituito l’associazione e che svolgono compiti operativi nell’organizzazione della medesima e coloro ai quali successivamente il consiglio direttivo abbia attribuito tale qualifica, sono esentati dall’impegno di versare la quota sociale e godono dell’elettorato attivo e passivo;
- sono soci sostenitori:
le aziende, le persone, gli enti, le associazioni e le fondazioni che si impegnano a versare una quota “sostenitore” la cui misura minima viene fissata dal consiglio direttivo all’inizio di ogni esercizio sociale non inferiore a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);
- i soci che, per le attitudini dimostrate, per la regolarità nei versamenti dei contributi associativi e per l’impegno profuso nell’associazione e previa istanza, vengono iscritti, su conforme insindacabile ed inoppugnabile delibera del consiglio direttivo, nello speciale registro dei soci sostenitori.
SONO SOCI ORDINARI:
a) le aziende, le persone, gli enti e/o le fondazioni la cui domanda di ammissione venga accettata dal consiglio direttivo, entro sessanta giorni dopo le eventuali verifiche a conforma dei requisiti previsti dal Decreto del 24 ottobre 2007 n. 220, e che versino all’atto di ammissione la quota di associazione ordinaria stabilita annualmente dal consiglio direttivo e valevole per un anno dalla data di ammissione a socio. I soci ordinari che non avranno, presentato per iscritto ed a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza (art. 24 C.C.) le proprie dimissioni, si considereranno iscritti per un periodo pari al precedente e tenuti quindi al versamento, entro i 15 (quindici) giorni successivi a quelli dell’avvenuta scadenza dell’annualità, della nuova quota associativa. In questo periodo il socio conserva tutti i suoi diritti ivi compresi quelli di voto ed è soggetto a tutti i doveri. La quota associativa dovrà essere versata in via anticipata.
La revoca della qualità di socio può essere stabilita dal consiglio direttivo per i seguenti motivi:
a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni dell’assemblea dei soci;
b) quando ci si renda morosi nel versamento della quota sociale senza giustificato motivo ed oltre il termine di mora di giorni quindici previsto;
c) quando si compiono atti o azioni contrari alle finalità dell’associazione e tali da arrecare danni alle iniziative poste in essere dalla stessa;
d) quando non si presenti per almeno tre volte consecutive all’assemblea generale senza giustificato motivo.
ARTICOLO 5 | torna su |
IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E’ COSTITUITO:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esso;
c) raccolta di fondi mediante sottoscrizioni pubbliche effettuate occasionalmente;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
ARTICOLO 6 | torna su |
L’esercizio finanziario chiudi il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio.
ARTICOLO 7 | torna su |
Le anticipazioni effettuate dai soci nell’interesse dell’associazione sono infruttiferi di interessi.
ARTICOLO 8 | torna su |
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, le pertinenze periferiche e gli studi convenzionati con i limiti dettati dalla riservatezza; possono altresì liberamente apportare ogni tipo di collaborazione ricevendone soltanto il rimborso, anche forfettario, delle spese.
Si impegnano a non pretendere null’altro, intendendosi la loro collaborazione come atto di volontariato.
ARTICOLO 9 | torna su |
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci per un quinquennio. I candidati all’elezione nel Consiglio Direttivo devono ricevere il gradimento della maggioranza dei soci fondatori/sostenitori e da tre consiglieri scelti tra i soci ordinari. In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo Il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione scegliendo tra i soci la cui categoria ha espresso il consigliere da sostituire, chiedendone convalida alla prima assemblea valida dei soci. I membri del Consiglio sono rieleggibili e la carica non è incompatibile con la gestione di Delegazioni o con altri incarichi.
ARTICOLO 10 | torna su |
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente i quali devono essere scelti preferibilmente tra i soci fondatori/sostenitori.
ARTICOLO 11 | torna su |
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la prima validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente in sua assenza dal vicepresidente in assenza di entrambi dal più anziano di età dai presenti.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto , su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
ARTICOLO 12 | torna su |
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni.
Esso procede alla compilazioni dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea; alla nomina/assunzione di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compilerà il regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli associati.
ARTICOLO 13 | torna su |
Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; può prendere tutte le iniziative che riterrà opportuno per lo sviluppo dell’associazione, salvo metterne a conoscenza il Consiglio alla prima riunione che ci sarà; può aprire e gestire conti correnti bancari e postali, in nome e per conto dell’associazione conferendone anche delega individuale ai presidenti di delegazione; può rilasciare quietanza per somme pervenute all’Associazione.
ARTICOLO 14 | torna su |
I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno (due volte l’anno entro il 30 giugno e il 31 dicembre) mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 del C.C; l’assemblea potrà essere convocata, anche fuori della sede sociale, qualora il numero degli associati sia tale da necessitare di più ampie strutture.
ARTICOLO 15 | torna su |
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, ed il collegio dei revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a questa demandato per legge o per statuto.
ARTICOLO 16 | torna su |
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa annuale. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio, salvo, per le ipotesi dell’approvazione di bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
ARTICOLO 17 | torna su |
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o dal vicepresidente in caso di assenza del primo; in assenza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
ARTICOLO 18 | torna su |
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art. 21 del C.C., ad eccezione dell’assemblea straordinaria di seconda convocazione, la quale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
ARTICOLO 19 | torna su |
La gestione dell’associazione è controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, eletti ogni triennio dall’assemblea dei soci.
Vengono altresì eletti un presidente ed un membro supplente.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli, di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
ARTICOLO 20 | torna su |
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con conseguente devoluzione del patrimonio in conformità alla vigente normativa in materia.
ARTICOLO 21 | torna su |
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Roma; essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.
F.to: Santarelli Italo
F.to. Paolo LOREFICE Notaio
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE
Per uso di parte
Roma, 31 Dicembre 2013